Con la Circolare n. 38/E del 1° agosto 2011 (allegata) l’Agenzia delle Entrate ha fornito indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti in merito alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Nella circolare¸ tra l’altro¸ si stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato¸ anche prima dell’iscrizione nel Registro regionale del volontariato.
E’ stato infatti rilevato che alcune leggi regionali (inclusa la L.R. 39/93 della Regione Sardegna) prevedono che le organizzazioni di volontariato¸ all’atto della richiesta di iscrizione nel Registro generale del volontariato¸ debbano allegare copia dell’atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata all’agenzia delle entrate. Ciò comporta che le stesse organizzazioni potranno iscriversi negli appositi registri solo dopo la registrazione dell’atto costitutivo.
La circolare stabilisce che le organizzazioni di volontariato potranno fruire dell’esonero dall’imposta di registro (previsto dall’art. 8¸ comma 1 della Legge 266/91) anche prima dell’iscrizione nel registro generale delle organizzazioni di volontariato ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nel suddetto registro all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate in cui hanno effettuato la registrazione degli atti.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate¸ nel caso in cui non risulti l’avvenuta iscrizione nel predetto registro nei tempi utili per l’accertamento¸ procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.