Dal 29 marzo sono ufficialmente aperte le iscrizioni al 5 per mille 2018, il cui termine ultimo scade il 07 maggio 2018.
Anche quest’anno gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non dovranno ripresentare nuovamente la domanda di iscrizione, come invece avveniva in passato: questa tanto attesa novità è stata introdotta l’anno scorso per effetto del D.P.C.M. 7 luglio 2016.
Le novità previste dalla Riforma del Terzo settore con il D.lgs. 111/2017, che hanno come obiettivo quello di semplificare e razionalizzare ulteriormente gli adempimenti inerenti il 5 per mille, per quest’anno non sono ancora in vigore e lo saranno solo dopo che il Registro unico nazionale (RUN) sarà operativo e dopo che sarà stato emanato un D.P.C.M. al fine di completare e di implementare la nuova disciplina.
Gli enti iscritti nell’elenco permanente
Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti (pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 29 marzo 2018 e che va ad integrare ed aggiornare quello pubblicato nel 2017) non devono reiterare la procedura di iscrizione.
Si consiglia di controllare la presenza dell’associazione nell’elenco permanente (utilizzando il veloce motore di ricerca messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate), anche al fine di controllare che i relativi dati anagrafici (denominazione, codice fiscale e indirizzo) siano corretti. Se si riscontrano errori nei dati pubblicati nell’elenco oppure siano intervenute delle variazioni (ad esempio il cambiamento della sede legale), questi devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro il 21 maggio 2018, utilizzando il Modello AA5/6 (per i soggetti che hanno solo il codice fiscale) o il Modello AA7/10 (per quelli che hanno anche la Partita IVA).
Se l’ente è iscritto nell’elenco permanente, i dati anagrafici sono corretti e il rappresentante legale (il Presidente) non è cambiato, l’ente non deve fare nulla ai fini dell’iscrizione al 5 per mille 2018.
Qualora invece l’ente sia iscritto all’elenco ma il rappresentante legale sia cambiato rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata, il nuovo rappresentante dovrà trasmettere una nuova dichiarazione entro il 2 luglio 2018 alla competente amministrazione, e cioè, per gli Enti del volontariato, la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate.
L’invio nei termini della dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante è fondamentale poiché la mancata comunicazione comporta la decadenza dell’ente dall’iscrizione all’elenco del 5 per mille 2018.
Gli enti non iscritti nell’elenco permanente
Per gli enti che non sono iscritti nell’elenco permanente la procedura di iscrizione deve effettuarsi nei modi e nei tempi consueti, ovvero:
Per gli enti del volontariato la dichiarazione sostitutiva deve essere inviata alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate:
Per maggiori informazioni sul 5 per mille 2018 è comunque possibile consultare le istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per informazioni:
Numero Verde 800 150440